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Ecco una sintesi di alcuni tra i più importanti argomenti trattati in questi ultimi anni alla luce del nuovo TU  D. Lgs. 81/2008. Sono argomenti d’interesse comune, ma ci sono anche casi particolari di sicuro interesse. Quest'analisi è frutto dello studio AIAS (www.aias-sicurezza.it) al quale, come Segretario AIAS PUGLIA ed esperto nella materia, partecipo in prima persona. Il modo di spiegare il TU è invece frutto della “mancanza di tempo” mia e dei CDL. Quando una azienda vuole assumere il primo dipendente, o si accorge (dopo anni) che non ha mai fatto nulla del TU, allora lo invitiamo prima di tutto a leggere questo semplicissimo testo, eppoi a farci delle domande. Chiaramente gli adeguamenti al TU devono essere intesi come un “costo di avviamento aziendale” il cui maggior importo è da “subire” all'inizio dell'attività, e non al momento di assumere il primo dipendente (magari dopo aver tenuto il nipote o il cugino a nero dopo 1 anno, con il rischio di vedersi chiudere l'azienda dopo la prima visita della GDF settore “emersione lavoro nero”). Se riusciremo a cambiare la mentalità e a prevedere l'inserimento delle “spese della sicurezza” tra i “costi di avviamento”, senza vivere nella costante paura di essere pizzicati, allora l'azienda che hai creato ha un futuro certo, guidato solo dalla tua capacità di essere imprenditore.
Dott. Domenico Sisto

CHIARIMENTI DOPO GLI AGGIORNAMENTI 2009:
In questa analisi non ho voluto riportare le sanzioni che, nonostante ridotte, sono salate ugualmente, anche se ci si adegua tardivamente o dopo la prescrizione dell'ispettore del lavoro, anche perchè mi hanno comunicato che poco interessano ai visitatori del sito.
Voglio fare solo un chiarimento: il nuovo D.Lgs. 106/2009, entrato in vigore il 20 agosto 2009, ha definito che la pena minima edittale è quella applicata in caso di ispezione e verifica di inadempimento, sempre che il daotre sanzionato adempia entro 30 gg dall'ispezione a quanto contestatogli. P.es la mancanza o la non validità del DVR (Documento Valutazione Rischi), per esempio perchè non risponde alle caratteristiche tecniche (valutati tutti i rischi correttamente) o di validità (data certa) specificate dalla legge, comporterebbe una sanzione da 2.500 euro a 6.400 euro. Questo significa che dopo l'ispezione e la contestazione dell'inadempimento alla ditta per “DVR NON VALIDO”, la ditta ha tempo 30 gg per rimediare: se ce la fa nei 30 gg paga comunque 2.500 euro, se non ce la fa nei 30 gg paga invece 6.400 euro di multa. E questo vale per ogni obbligo del D.Lgs. 81/2008 (e sono molti).
ATTENZIONE a completare tutta la pratica (corsi RSPP, APS, APIE, RLS, consegna DPI, formazione e formazione, ecc. ecc.) alla data esatta del 15/05/2008 se in presenza di lavoratori dipendenti già assunti al 15/05/2008.
La scadenza per il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è slittata al 01/01/2009, e quindi ad oggi l'ispettore si aspetta in ogni ditta un DVR datato tra il 15/05/2008 e il 01/01/2009, e timbrato alla posta entro il 15/05/2009. QUESTI SONO I TEMPI IN CUI BISOGNA STARE A NORMA PER EVITARE MULTE PER RITARDATO ADEGUAMENTO.
Per esempio chi ha avuto la buona idea di assumere il primo lavoratore e dopo iscriversi al corso di RSPP Datore di 16 ore, ha la certezza di ricevere (prima o poi) una bella sanzione per ritardato adeguamento.
PRIMO GIORNO ASSUNZIONE = AVER GIA' ADEMPIUTO IN TOTO

Si consiglia di ripetere tutte le formalità e i moduli di nomina, consegna DPI, ecc. ecc. con il nuovo D.Lgs. 81/2008, perchè le vecchie formalità con il D.Lgs. 626/94 possono essere contestate come “inesistenti” perchè fanno riferimento ad una norma abrogata.

UNA NOTA CRITICA SULL'UGUAGLIANZA DEL PIEDE DESTRO
Come al solito in Italia l'interpretazione della “Legge è uguale per tutti” è intesa nel senso che le “sanzioni sono uguali per tutti”, se sei ricco o povero, se hai un tabaccaio di 5mq e tuo figlio a part time, oppure un azienda edile di 1.000 dipendenti. E' la stessa storia del Codice della Strada. Se ho una BMW e vengo beccato dall'autovelox, mi arriva la multa di 2.000 euro a casa con la richiesta di dichiarare “chi era alla guida” per la sospensione della patente (pena la sanzione accessoria di 350 euro). Ma se ho un auto da 80.000 euro “chissenefrega” di pagare 2.350 euro pur di continuare a guidare alla velocità che mi garba. Per questo stesso principio di “uguaglianza del piede destro”, il succitato tabaccaio che non ha fatto il DVR pagherà sempre l5.000 euro di multa, la stessa multa che pagherà (solo leggermente infastidito) l'azienda edile di 1.000 dipendenti.

INDICE DEGLI ARTICOLI
vedi elenco
1
Che cosa è cambiato rispetto alla 626 con il D.Lgs. 81/2008 ?
2
A chi è applicato il TU sulla Sicurezza?
3
Anche al Lavoratore Autonomo senza dipendenti è applicato il TU sulla Sicurezza?
4
In caso di distacco o somministrazione quale azienda è obbligata alla Sicurezza?
5
Esibizione immediata del tesserino riconoscimento
6
Ma quali sono gli obblighi principali documentali formali del nuovo TU ?
7
Nomina del RSPP Responsabile Servizio Prevenzione Protezione DATORE
8
Oppure nomina del RSPP lavoratore o consulente esterno
9
Nomina del APS Addetto Primo Soccorso (DM 388/2003 ancora in vigore)
10
Nomina APIE Addetto Prev Incendi e Evacuazione (DM 64/1998 ancora in vigore)
11
Convocazione elezione RLS Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza
12
Il DVR - Documento di Valutazione dei Rischi
13
La DATA CERTA per il DVR (timbro postale)
14
Cosa c’entra il "credito d’imposta” con il TU ?
15
Quali sono i principali adempimenti correlati al TU ?
16
E se ho lavoratori a "nero” ?
17
Il DVR posso crearmelo da solo ?
18

Esiste un DVR standardizzato per ciascun settore d'attività ?

19
Quando è obbligatoria la Valutazione del Rumore ? E le vibrazioni ?
20
La valutazione del rischio chimico
21
Valutazione Rischi incendio per il DM 64/98
22
Quando è obbligatorio ripetere la Valutazione dei Rischi
23
E chi si conserva un DVR non aggiornato ?
24
Il DVR nel cassetto e i SGSL
25
Come si fa ad obbligare l'uso dei DPI da parte dei lavoratori
26
Quando è obbligatorio il Medico del Lavoro ?
27
Mi sono "dimenticato" la nomina del Medico Competente
28
Non ho previsto il medico ma un lavoratore ha chiesto la malattia professionale.
29
Ho nominato il "medico competente" ma non ho fatto la "Valutazione Rischi".


1)Che cosa è cambiato rispetto alla 626 con il D.Lgs. 81/2008 ?

Questa è la domanda alla quale desiderate una bella risposta in sole 10 righe (dite la verità: pensavate di leggere solo questa e di chiudere il collegamento !?). Questo presumendo che  abbiate ben in mente tutte le vecchie normative abrogate. In questo sito non ritengo utile farvi affannare a capire cosa è cambiato e cosa no. Questo sito nasce per fare una informazione di base elementare, per spiegare da zero ad una azienda che deve aprire tutto quello che deve fare ai fini del D.Lgs 81/2008. Per gli addetti ai lavori, per chi di 626 già ne mastica da oltre un decennio, mi sono limitato a colorare di BLU  tutte le NOVITA' della nuova normativa.

2) A chi è applicato il TU sulla Sicurezza?
Il TU si applica a tutti coloro che hanno una partita iva, e il titolare (o amministratore) ha un'altra persona (oltre lui) che svolge, anche una tantum o occasionalmente, anche gratis, (volontariato) un qualunque tipo di lavoro per conto di quella partita iva. Con questa definizione possiamo quindi includere tutte le situazioni in cui i titolari sono 2 o più (p.es. SNC o aziende famigliari). Come possiamo anche includere tutte le situazioni di lavoro occasionale, collaboratori a progetto, praticanti presso avvocati, tirocinanti presso tributaristi, . . .  figli e mogli di ditte individuali che vanno a dare una mano al marito. Includiamo anche i corsi di formazione professionale dove i corsisti (se usano i computer, o hanno rischi fisici, chimici, biologici) hanno gli stessi diritti e obblighi del TU in carico alla ditta che ha organizzato il corso. Continuiamo l'elenco con gli associati in partecipazione e soci della cooperativa. L'avere una partita iva è condizione necessaria per individuare la presenza del “datore di lavoro” (inteso come amministratore di società di capitali, o amministratore di società di persone, o presidente di cooperativa, titolare di ditta, presidente di una associazione dove, anche i soci, svolgono un lavoro per conto dell'associazione stessa, anche a titolo gratuito. Sono escluse le colf e le badanti, ma sono compresi i portieri dei palazzi.

3) Anche al Lavoratore Autonomo senza dipendenti è applicato il TU sulla Sicurezza?
Il lavoratore autonomo anche se privo di lavoratori dipendenti (come anche il coadiuvante dell'impresa famigliare) deve adempiere integralmente al Titolo III del TU:
A - devono usare attrezzi e macchinari marchiati CE, sottoposti a manutenzione trascritta su libretti di manutenzione (da conservare le trascrizioni degli ultimi 3 anni), con il divieto di rimozione dei sistemi di prevenzione
B - i libretti di manutenzione, adeguatamente trascritti, devono essere portati, insieme al libretto di uso, insieme  all'attrezzatura in ogni luogo di lavoro (cantieri)
C - devono usare i DPI Dispositivi di Protezione Individuale prescritti dal libretto d'uso di ciascun macchinario o attrezzatura CE.
D - Munirsi di tessera di riconoscimento con foto e le proprie generalità
E - Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria del medico competente del lavoro e svolgere attività di formazione presso enti esterni (obbligatorio solo per i settori: edilizia, paraedilizia, rischio chimico e biologico non basso, lavori in luoghi angusti)
F – sottoporsi a corsi di formazione per lo svolgimento della mansione specificata (obbligatorio solo per i settori: edilizia, paraedilizia, rischio chimico e biologico non basso, lavori in luoghi angusti).
G – consegnare il CCIAA e il DURC al committente aggiornato (validità 3 mesi, o solo 1 mese per il settore edile)

4) In caso di distacco o somministrazione quale azienda è obbligata alla Sicurezza?
Il lavoratore distaccato o somministrato (interinale) riceve una formazione di base dal distaccante o somministrante. ATTENZIONE: è in capo al distaccato o somministrato che cadono tutti (e ripeto “tutti”) gli obblighi del TU, compresa la stessa formazione ed informazione (già data ma che deve essere ripetuta dal distaccato o somministrato). Quindi da  trattare il lavoratore distaccato o somministrato (sulla sicurezza) al pari di un proprio lavoratore dipendente (addestramento attrezzature, formazione, informazione, consegna DPI, formazione DPI, ecc. ecc. chiaramente tutto verbalizzato, datato e firmato).

5) Esibizione immediata del tesserino riconoscimento
Qualunque lavoratore che svolge (anche una tantum o occasionalmente) la sua attività al di fuori del portone aziendale, e si reca presso un diverso luogo dove è presente una diversa “partita iva” (chiaramente per palesi motivi di lavoro, non certo per prendersi il caffè al bar, a meno che sia un venditore di  “attrezzature per il bar”. . . a scanso di equivoci) deve disporre del proprio tesserino di riconoscimento con foto.
E questi succitati obblighi ricadono anche in capo al distaccante o somministrante, a favore del proprio dipendente che andrà a lavorare presso un'altra azienda.
Il tesserino conterrà foto, nome e cognome del lavoratore, e dati aziendali (ragione sociale, indirizzo, cap, città, provincia). Il tesserino dovrà essere consegnato per iscritto con firma di ricevuta da parte del lavoratore.. Ogni volta che assumo un lavoratore dipendente, mi farei firmare la consegna del tesserino e ci farei applicare sulla ricevuta la data certa di un timbro postale (vedi argomento specifico). Per esigenze lavorative comprovate (tessera che intralcia il lavoro) la tessera può essere tenuta nel taschino ed essere mostrata, a richiesta, agli organi di controllo (UPG).

6) Ma quali sono gli obblighi principali documentali formali del nuovo TU ?
Sintetizzare una normativa complessa di 300 pagine, e renderla in "pillole" digeribili per i non addetti ai lavori è un'operazione complessa. E' sempre meglio l'analisi particolare aziendale da parte di un "Consulente della Sicurezza". In linea di massima il nuovo D.Lgs. 81/2008 ha avuto come compito fondamentale quello di accorpare tutte le normative sulla sicurezza in un unico TU, ed ha aumentato le sanzioni
In estrema sintesi (elenco non esaustivo) il datore di lavoro deve effettuare:

7) Nomina del RSPP Responsabile Servizio Prevenzione Protezione DATORE
Con atto scritto  al 15/05/2008 o alla stessa data di prima assunzione, il datore può nominare se stesso come RSPP  per aziende con meno di 30 lavoratori (CCIAA artigianato o industria), o meno di 10 (agricole), o meno di 20 (pesca), o meno di 200 (altre).  Per essere valida questa autonomina il datore deve aver già completato (alla data dell'atto) un corso di 16 ore  (“conforme all'art. 3 DM 15/01/1997”, testo che deve essere riportato tal quale sull'attestato).
L'atto scritto di autonomina deve contenere la firma del RLS Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza “per presa informazione e ricevuta copia”. La mancanza di un RSL deve risultare da apposito verbale di elezione chiusa per mancanza di candidati con le firme dei lavoratori e datata, da allegare all'atto scritto di nomina dell'RSPP.
Le raccomandate di nomina da spedire all'ASL SPESAL e DIREZ.PROV.LAVORO sono state abrogate. Ma rimane ferma la norma che la nomina di RSPP deve essere fatta per iscritto (pena nullità).
I datori di lavoro, già RSPP con il corso delle 16 ore o esonerati (raccomandate autonomina spedite entro il 31/12/1996), dovranno (in futuro, ma non si sa quando) eseguire dei nuovi corsi ufficiali dalle 16 alle 48 ore, i cui contenuti (enti di formazione autorizzati, docenti autorizzati, argomenti, esami) devono essere ancora definiti da successive norme (Accordo Stato Regioni).

8) Oppure nomina del RSPP lavoratore o consulente esterno

Con atto scritto  al 15/05/2008 o alla stessa data di prima assunzione, il datore può nominare RSPP lavoratore dipendente o un consulente esterno. Comunque non è mai consentita l'autonomina (vedi punto 7) per aziende con oltre 29 lavoratori (CCIAA artigianato o industria), o oltre 9 (agricole), o oltre 19 (pesca), o oltre 199 (altre).
Chi viene nominato RSPP dipendente o consulente esterno deve eseguire i corsi prescritti dall'Accordo Stato Regioni del 26/01/2006, ovvero 3 tipi di corsi obbligatori: modulo A (28 ore), modulo B (differente per settore di lavoro ateco, dalle 12  ore  alle 60 ore), modulo C (24 ore). Il mancato possesso dei 3 attestati (di cui modulo B specifico per settore) comporta invalidità della nomina dell'RSPP dipendente o esterno.
L'atto scritto di nomina RSPP deve contenere la firma del RLS Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza “per presa informazione e ricevuta copia”. La mancanza di un RSL deve risultare da apposito verbale di elezione chiusa per mancanza di candidati con le firme dei lavoratori e datata, da allegare all'atto scritto di nomina dell'RSPP.
Le raccomandate di nomina da spedire all'ASL SPESAL e DIREZ.PROV.LAVORO sono state abrogate. Ma rimane ferma la norma che la nomina di RSPP deve essere fatta per iscritto (pena nullità)

9) Nomina del APS Addetto Primo Soccorso (DM 388/2003 ancora in vigore)
Con atto scritto al 15/05/2008 o alla stessa data di prima assunzione, il datore deve nominare uno o più APS Addetti al primo Soccorso. Per essere valida questa nomina i nuovi APS devono aver già completato (alla data dell'atto) un corso di 12 ore (aziende Gruppo B-C) oppure 16 ore (aziende Gruppo A).
La definizione del numero minimo di APS è lasciata alla valutazione del datore in concerto con il medico competente (se ricorre) fino all'emissione di successive norme. E' chiaro che un numero palesemente insufficiente per la struttura aziendale comporterebbe “solo” una responsabilità penale e risarcitoria in caso di mancato “primo soccorso” per assenza dell'APS.
Il datore di lavoro può anche autonominarsi APS per aziende con meno di 6 lavoratori (D.Lgs. 106/2009).  Per essere valida questa autonomina il datore deve aver già completato (alla data dell'atto) un corso di 12 ore (aziende Gruppo B-C) oppure 16 ore (aziende Gruppo A).
L'atto scritto di nomina o autonomina degli APS deve contenere la firma del RLS Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza “per presa informazione e ricevuta copia”. La mancanza di un RSL deve risultare da apposito verbale di elezione chiusa per mancanza di candidati con le firme dei lavoratori e datata, da allegare all'atto scritto di nomina dell'APS.

10) Nomina APIE Addetto Prev Incendi e Evacuazione (DM 64/1998 ancora in vigore)
Con atto scritto al 15/05/2008 o alla stessa data di prima assunzione, il datore deve nominare uno o più APIE Addetti Prevenzione Incendi e Evacuazione. Per essere valida questa nomina i nuovi APIE devono aver già completato (alla data dell'atto) un corso di 4 ore (azienda rischio basso incendio), 8 ore (rischio medio) oppure 16 ore (rischio elevato).
I corsi a “rischio basso” possono anche essere eseguiti da un “consulente della sicurezza”. Quelli a “rischio medio” come sopra, salvo che è consigliabile l'esecuzione o degli esami finali, o del corso intero con gli esami, presso i VV.FF. I corsi a “rischio elevato” tassativamente presso i VV.FF.
La definizione di rischio basso, medio o elevato d'incendio per ciascuna azienda è definita dal DM 64/1998. Sono a rischio “medio” le aziende sottoposte all'obbligo del CPI Certificato Prevenzione Incendi VV.FF. e le aziende edili che detengono in “cantieri al chiuso” prodotti infiammabili e contemporaneamente usano fiamme libere (saldatura, riscaldatori guaine, ecc.). Sono a rischio “elevato” scuole o uffici oltre le 1.000 persone ecc. ecc. . A rischio “basso” tutti gli altri.
Resta fermo l'obbligo dell'esecuzione specifica del Documento Valutazione Rischio Incendio richiesta dal DM 64/1998 e richiamata (prima dalla 626 art. 4) oggi dall'art. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 (TU). E' chiaro che tale obbligo non ricorre in capo alle aziende che sono già in possesso di CPI VV.FF. in quanto il progetto di richiesta ai VV.FF. già contiene questa valutazione dei rischi.
La definizione del numero minimo di APIE è lasciata alla valutazione del datore  fino all'emissione di successive norme. E' chiaro che un numero palesemente insufficiente per la struttura aziendale comporterebbe “solo” una responsabilità penale e risarcitoria in caso di mancato “estinzione incendio” o “mancata corretta evacuazione” per assenza dell'APIE. Ma in caso di CPI VVFF un sicuro rifiuto del progetto da parte degli stessi VVFF.
Il datore di lavoro può anche autonominarsi APIE per aziende con meno di 6 lavoratori (D.Lgs 106/2009).
L'atto scritto di nomina o autonomina degli APIE deve contenere la firma del RLS Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza “per presa informazione e ricevuta copia”. La mancanza di un RSL deve risultare da apposito verbale di elezione chiusa per mancanza di candidati con le firme dei lavoratori e datata, da allegare all'atto scritto di nomina dell'APIE
.

11) Convocazione elezione RLS Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza
Come si vede nei punti precedenti la mancanza dell'RLS nella propria azienda (fosse anche un tabaccaio di 9 mq di locale con un solo lavoratore part time, p.es.) per il TU è un bel problema. Ma anche farlo eleggere e non fargli eseguire i corsi delle 32 ore è un bel problema.
L'RLS nelle aziende fino a 15 lavoratori è eletto tra chi liberamente si candidi, oltre i 15 lavoratori è eletto tra i candidati RSU sindacali (se presenti). I corsi, oggi sempre di 32 ore ed organizzati (come prima) solo ed esclusivamente dagli organismi paritetici territoriali, saranno modificati (in futuro) negli argomenti dai CCNL, specificando 12 ore delle 32 per il trattamento degli argomenti del settore di lavoro.  Il nominativo dell'RLS eletto deve essere comunicato all'INAIL territorialmente competente tramite INVIO TELEMATICO effettuato dal Consulente del Lavoro. Tale invio telematico si ripeterà solo nel caso di cambiamento del nominativo. Per i nominativi RLS del 2008 la prima scadenza è stata 16/08/2009. Per le nuove elezioni RLS 2009 (e successive) la legge definisce che la comunicazione debba effettuarsi quanto prima dalla data dell'elezione.
L'RLS deve eseguire il corso di 32 ore. Ma è' chiaro che sia l'invito a partecipare ai corsi di RLS, sia un eventuale rifiuto o rinvio a parteciparvi, devono essere documentati (meglio con “data certa”), a firma dell'RLS, allo scopo di dimostrare che nonostante l'ìnvito a partecipare al corso, l'RLS non si è presentato, nonostante fosse regolarmente iscritto.
La mancata elezione (per mancanza di candidati) deve risultare da apposito verbale. In tale caso il D.Lgs. 81/2008 dice che il datore deve iscriversi al “fondo di sostegno della piccola e media impresa per i RLST Rappresentanti Lavoratori Sicurezza Territoriali” (art.52), versando la somma pari a 2 ore lavorative per ogni lavoratore dipendente in carico.  MA, COSA STRANA (ma sicuramente non è stata una svista, ma un atto a favore del piccolo imprenditore) LA MANCATA ISCRIZIONE AL FONDO NON HA SANZIONE. Ed è assolutamente falsa la “baggianata” che si sente in giro che l'INAIL avrebbe il “potere di appiopparti un RLST” senza chiederti l'autorizzazione.

12) Il DVR - Documento di Valutazione dei Rischi
Il nuovo TU ribadisce: bisogna valutare TUTTI i rischi di infortunio e malattia professionale. Per far questo non è possibile utilizzare le schede rischi tipiche dei POS dell'edilizia (p.es. scheda rischio videoterminali: tipologia di rischio, cosa deve fare il datore, cosa deve fare il lavoratore) ma è necessaria una check list di domande e risposte, ciascuna delle quali ha un riferimento preciso ad una norma antinfortunistica o a una norma tecnica o al cd “rischio residuo” (p.es. capitolo rischio videoterminali: domanda 1: i monitor sono a bassa radiazione SI NO, domanda 2: l'ufficio è illuminato con almeno 300 lux SI NO, domanda 3: l'altezza del tavolo è circa 80 cm da terra ? SI  NO).
Questo metodo, è efficace a soddisfare tutti i requisiti di legge, e garantisce che vengano valutati TUTTI  i  rischi, nessuno escluso.
Chiaramente la moltitudine di domande tecniche (circa 1.750 domande, divise in decine e decine di capitoli) richiede l'intervento di un bravo “Consulente della Sicurezza”, in grado di prevedere l'imprevedibile in ciascuna azienda. E prevedere tutti i rischi, e programmarne il rimedio in maniera corretta, permette di evitare contestazioni di validità del DVR, soprattutto in presenza di infortuni più o meno gravi.
La scadenza per il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è stata il 1 gennaio 2009. Entro tale data bisognava aver già fatto il DVR al nuovo TU. Successivamente bisognava  apporci il “timbro postale” per assicurarsi la data certa entro il 16 maggio 2009 (le succitate date non sono mai state prorogate).
La questione sulla validità del DVR fatto con la 626 è stata chiarita con una nota diffusa dal Ministero che specifica che il DVR deve essere rifatto al nuovo D.Lsg. 81/2008. Intendendo che il DVR fatto con la vecchia 626 ha perso validità il 01/01/2009. La motivazione di questa interpretazione ha fondamenti giuridici: il DVR fatto con la 626 riporta nella “check list” dei riferimenti a leggi abrogate (D.Lgs. 626/94, DPR 547/55, DPR 303/54, L 46/90 quella degli impianti elettrici abrogata e sostituita dal DM 37/2008, ecc.), oltre al fatto che manca nel DVR fatto con la 626 dei nuovi riferimenti di rischi, invece richiamati dal D.Lgs 81/2008: stress lavoro, psicologia del lavoro (mobbing), handicappati, donne in gravidanza, minori, stranieri, ecc. Sono inoltre cambiati molti altri parametri per la valutazione dei rischi. P.es. la movimentazione dei carichi ha cambiato il limite per gli uomini (da 30 a 25 kg max, in presenza del medico competente) e anche per le donne e i minori.

PER LE NUOVE DITTE, o per le ditte che assumono per la prima volta, la STAMPA del DVR (e la relativa “data certa”) possono slittare a max 90 gg dalla data di prima assunzione del primo lavoratore dipendente. Abbiamo parlato di STAMPA del DVR, ma la “valutazione dei rischi” e la correlata “formazione dei lavoratori” è obbligatoria dal primo giorno di lavoro  di ciascun lavoratore (ORA NON CHIEDETEMI COME SI PUO' FARE PER VALUTARE I RISCHI E NON STAMPARLI, CHE NON LO SO FARE MANCO IO).

13) La DATA CERTA per il DVR (timbro postale).
Il concetto di DATA CERTA richiamato dal D.Lgs. 81/2008 per il DVR è stato chiarito da illustri giuristi. In merito all'argomento gli illustri Avv. Dubini, Ing Gerardo Porreca (Direzione Provinciale del lavoro Bari) e Dott. Fulvio Rana (Asl Spesal Bari), mi hanno chiarito e confermato che la loro interpretazione della DATA CERTA è quella specificata dall'art. 2704 codice civile e dalla Legge 325/2000. Ovvero che il modo più semplice per ottenere la DATA CERTA è elaborare, stampare, spillare e far firmare a tutti i soggetti (datore, RSPP, RLS, medico, ecc.) il DVR, firmarlo e timbrarlo sul punto di taglio. Tutti gli altri sistemi, per quanto validi, non sono supportati da una legge, ragion per cui possono essere contestati anche DVR perfetti nel contenuto e nella forma, ma privi di DATA CERTA. Il D.Lgs. 106/2009 ha aggiunto come sistemi per la data certa l'autoinvio telematico con posta certificata del DVR, e la firma del DVR (validità probatoria della data) solo in presenza di firma del DATORE, RSPP, RLS o RLST, MEDICO COMPETENTE (quest'ultimo solo se ricorre). Alcuni negozietti (senza medico e senza RLS) hanno interpretato questa norma nel senso che il DVR (senza il timbro postale) possa acquisire la “data certa” solo con la firma del “datore” e RSPP (che guarda caso è sempre il datore). A ben vedere l'opzione della nuova legge richiede anche la firma dell'RLS (o in mancanza dell'RLST, la cui mancata firma non rende valida la data certa desiderata dal datore).
Io continuo a consigliare il TIMBRO POSTALE che rimane INDISCUTIBILE di fronte ad una ispezione.

14) Cosa c'entra il "credito d’imposta" con il TU ?
Effettivamente non dovrebbe centrare nulla, se non fosse che la Legge che aveva previsto il riconoscimento di questo sgravio (circa 400 – 600 Euro per lavoratore al mese, fino a 2-3 anni) aveva imposto il rispetto di alcune condizioni (p.es. età minima 25 anni, iscrizione alle liste di collocamento, ecc.) tra le quali il rispetto delle normative sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. Sembra ancora valida una Circolare Ministeriale che aveva chiarito che per mancato rispetto delle normative della sicurezza (ai fini della revoca retroattiva del credito d’imposta) si intendeva “sanzioni amministrative subite per una somma superiore ai 5.000.000 lire (oggi 2.582,28)” . Sanzione che doveva realmente essere comminata dalla ASL SPESAL o DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO (quest’ultima competente per alcuni settori: trasporti, edilizia, paraedilizia, ecc.) sempre su richiesta scritta dell'ispettore dell'Agenzia dell'Entrate.  Gli ispettori dell'Agenzia delle Entrate hanno svolto corsi specifici sulla “Sicurezza sul Lavoro”, e quindi sono perfettamente in grado di verificare il rispetto o meno delle norma antinfortunistiche, e decidere se chiedere un'ispezione dell'azienda alla  ASL SPESAL.Se si gioca solo sul ritardo, e sul pagamento del minimo edittale, per ogni inadempimento, non ci vuole molto a superare i 2.582,28 Euro. Per questi poveri datori di lavoro, quasi tutti uffici e negozi, rimane il pentimento di aver fatto emergere il lavoratore a nero con l’assunzione con tale sistema del “credito d’imposta”. QUINDI IL CONSIGLIO DI ADEGUARSI ALLA LEGGE PRIMA DI ASSUMERE CON CREDITO D'IMPOSTA.

15) Quali sono i principali adempimenti correlati al TU ?
Non saprei da dove cominciare, ecco perché è assolutamente necessario che Vi facciate seguire da un "Tecnico della Sicurezza", anche perché ogni inadempimento comporta una sanzione... esagerata (elenco non esaustivo):            
1. Cassetta di Pronto Soccorso DM 388/03 Allegato 2 (gruppo C - fino a 2 lavoratori) o Allegato 3 (gruppo A-B – oltre 2 lavoratori). Una cassetta per ogni sede aziendale o cantiere o furgone o camion. E comunque è opportuno una cassetta per ogni reparto, almeno una per ogni piano, almeno ogni 15 lavoratori, e che non ci siano più di 30 metri per raggiungerla  (se no è meglio acquistarne altre dello stesso tipo).
2. Raccomandata DM 388/03 ASL SPESAL per le aziende gruppo A (oltre 6 lavoratori, categoria INAIL > 4)
3. Dichiarazione Conformità impianto elettrico dm 37/2008 (+ piantina ingegnere x mq>200mq o kw>6, o piantina tecnico elettrico negli altri casi)
4. Raccomandate ISPESL e ARPA (ex modulo B) per la messa a terra entro 30 gg. dalla data di cui al punto 3
5. Verifica ogni 5 anni (2 per CPI VVFF) dalla data di cui al punto 3, da parte di ARPA o ente privato certificato (preferibile)
6. Affissione orario di lavoro (corrispondente all’orario contrattuale)
7. Cartello vietato fumare con sanzione 27,50-275,00 euro, con responsabile interno al controllo.
8. CPI Certificato Prevenzione Incendi VV.FF. (mq>1000, >mq400pubblico, >500kg infiammabili,  >5000kg legno/carta,  cinema,  ospedali,  officina/garage>8autovetture,  scuole,  ecc.)
9. Relazione fonometrica e delle vibrazioni in presenza di attrezzature che producono rumore (oltre gli 80dB) o vibrazioni.
10. Relazione ambientale annuale per presenza rivestimenti in amianto (naso elettronico, una volta all'anno)
11. Analisi ambientale RADON per attività al disotto del piano stradale (www.radon.it) o per marmerie (tester passivo, ogni 1-3 anni)
12. relazione ambientale polvere “legno duro” falegnamerie (naso elettronico ogni 1-3 anni)
13. Certificazione per impianti a gas (c/libretto impianto)
14. Autorizzazione AUSL per locali altezza inferiore ai 3 metri
15. Autorizzazione AUSL per locali di lavoro al di sotto del piano stradale (dopo la verifica radon)
16. Relazione ambientale per fumi di saldatura (naso elettronico, ogni 1-3 anni)
17. Relazione ambientale chimica prodotti cancerogeni (xilene, toluene, formaldeide, ecc.) (naso elettronico, ogni 1-3 anni)
18. Nomina del medico competente del lavoro (ove sia obbligatorio). Visite mediche preventive dei lavoratori (il primo giorno di lavoro... e non il giorno dopo). Partecipazione e firma del DVR da parte del medico competente del lavoro. Richiesta ufficiale al medico degli obblighi a suo carico (p.es. sopralluogo periodico dei luoghi di lavoro, l'esecuzione delle visite periodiche dei lavoratori, ecc.).
19. ecc. ecc.

16)E se ho lavoratori a "nero” ?
Prima bastava istruire i lavoratori in modo che dichiarassero: “oggi è il mio primo giorno di lavoro” perché le sanzioni fossero limitate a poche migliaia di euro. Non sempre il sistema funzionava, anche perché gli ispettori (INPS, INAIL, Ufficio Imposte, ASL Spesal, Direz.Prov.Lavoro, Carabinieri NIL, GDF) incutevano timore (o meglio... terrorizzavano, e terrorizzano) i lavoratori, isolati ed impossibilitati a poter parlare insieme al datore (che veniva allontanato). Quindi a molti datori si vedono recapitare bollettini di conto corrente di 10-20-50.000 Euro per mancati versamenti contributivi e Irpef, in relazione a lavoratori a nero. Inoltre l’assunzione del lavoratore deve risultare da atto scritto comunicato agli organi competenti almeno 24 ore prima la data di inizio lavoro. La mancata o ritardata comunicazione, comporta il considerare il lavoratore a nero, con la mancata copertura INAIL in caso di infortunio (infortunio che dovrà essere pagato per intero dal datore di lavoro).
Inoltre sussiste una corresponsabilità pecuniaria in solido tra committente, appaltatore, subappaltatore, per infortuni sul lavoro di lavoratori a nero, che dovranno essere pagati dai 3 soggetti succitati obbligati in solido, e non più dall’INAIL:  “L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.
A peggiorare la situazione c'è la possibilità da parte dell'ispettore di chiedere la sospensione dell'attività per 30 giorni (con sigillo giudiziario dei locali) in presenza di un numero di lavoratori a nero superiore al 20%. Quindi basta 1 lavoratore a nero su 5 totali per provocare il rischio di sospensione dell'attività. Il tutto condito dalle sanzioni che difficilmente scendono al di sotto dei 20.000 euro, anche per UN solo giorno di lavoro a nero.

17) Il DVR posso crearmelo da solo ?
Effettivamente il TU specifica che sia proprio il Datore di Lavoro ad eseguire il DVR  (Documento Valutazione Rischi). Ma è chiaro che questa operazione diventa una "missione estremamente complessa" a causa dell'eccessivo "tecnicismo" del TU, che impone una check list di controllo dei Luoghi di Lavoro che solo un "Tecnico della Sicurezza" esperto è in grado di eseguire.

18) Esiste un DVR standardizzato per ciascun settore d'attività ?
Ci viene da sorridere quando ci chiedono un DVR di riferimento per un settore (autofficine, carrozzieri, librerie, uffici, ...) con il chiaro intento di acquisire un DVR “fotocopia", cercando di eludere il TU.
E' quello che fanno alcune "associazioni di categoria" che "vendono" a "prezzo convenzione" (= risparmio) DVR ineccepibili nella forma (sparano frasi del tipo: "approvate dal Ministero a livello nazionale"), con il supporto di "tecnici della sicurezza convenzionati" che... neanche si fanno un giro dei locali aziendali. Ne escono dei veri "aborti" di DVR che neppure vengono letti dal datore di lavoro (ma anche se li leggesse non comprenderebbe mai quali sono i veri rischi del SUO LUOGO DI LAVORO).
Nelle nostre ispezioni simulate ne abbiamo viste delle belle: DVR di Ristoranti e Panifici senza la menzione della certificazione L 46/90 (ex) per l'impianto a gas (inesistente), e senza la menzione della necessità del Medico Competente del Lavoro (almeno per gli addetti ai forni e alla cucina: "rischio alte temperature"). Carrozzieri e Autofficine che continuano a non conoscere i propri rischi con DVR ridicoli, sulla base di DVR fotocopia (uguali per tutti) ma . . . con un bel timbro e firma di un "tecnico della sicurezza" (spesso su tutte le pagine) che tra le righe scrive di non essere responsabile delle... fotocopie consegnate. Oggi quegli esercenti stanno maledicendo le "cattive convenzioni" delle proprie associazioni di categoria, e stanno pagando di tasca loro le sanzioni che comunque li vengono comminate per inadeguatezza del DVR (per mancata valutazione di TUTTI i rischi).

19) Quando è obbligatoria la Valutazione del Rumore ? E le vibrazioni ?
Il D. Lgs. 277/91 è stato abrogato nella parte relativa al RUMORE dal D.Lgs. 195/2006, a sua volta abrogato e sostituito dal TU D.Lgs. 81/2008, che ha ribadito l’obbligo di tutti i datori di lavoro di eseguire la "valutazione fonometrica" (con diversi parametri rispetto a quelli della 277 abrogata) con il supporto di un “tecnico fonometrico”. I risultati della fonometria con i nuovi parametri devono essere inseriti nel DVR.
Per le VIBRAZIONI MECCANICHE il D.Lgs. 187/2005, entrato in vigore nel 2006, e a sua volta abrogato e sostituito dal TU D.Lgs. 81/2008, ha introdotto l’obbligo di effettuare una valutazione (documento di valutazione) di carico di lavoro d’uso delle attrezzature e macchinari che producono vibrazione, secondo parametri e strumenti complessi... e costosi. Anche il mancato adeguamento a questa norma comporta sanzioni.
La ripetizione delle succitate relazioni è ogni 4 anni, salvo in presenza di nuovi attrezzi o nuove tipologie di lavoro

20) La valutazione del rischio chimico
Il TU ha ripreso i parametri di valutazione del rischio chimico, già elaborati dalla 626 (su modifica del D.Lgs. 25/2002), cambiandone la nomenclatura. Non si parla più di rischio “moderato” ma di “rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute dei lavoratori” (oppure NON basso e NON irrilevante). Quindi diventa necessaria una nuova valutazione del rischio chimico, sulla base del TU, con questi nuovi parametri.

21) Valutazione Rischi incendio per il DM 64/98.
Il Decreto Ministeriale nr. 64 del 10 marzo 1998 ha imposto a tutti i datori di lavoro (anche al tabaccaio con un solo dipendente) una serie di adempimenti specifici, penalmente sanzionati, tra i quali: la "valutazione dei rischi di incendio" all'interno dei luoghi di lavoro, con lo studio dei percorsi di fuga, nel rispetto degli adempimenti tecnici specificati dagli allegati, e del carico incendio.

22) Quando è obbligatorio ripetere la Valutazione dei Rischi.
Il TU, impone una necessaria "preoccupazione", per tutti i datori di lavoro, di considerare "serio" il problema della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.
Riteniamo necessaria un DVR ogni 3 anni, la cui mancanza è comunque sanzionata in caso di presenza di rischi cancerogeni o biologici. Il trasferimento di sede aziendale, l’acquisto di nuove attrezzature o macchinari, la trasformazione fisica dei reparti o delle procedure di lavoro o del processo produttivo, comportano l’obbligatorietà del rifacimento del Documento Valutazione Rischi anche dopo soli 30 giorni, affinchè siano sempre valutati TUTTI i rischi.

23) E chi si conserva un DVR non aggiornato ?
Il risultato è quello di essere inadempiente sia per gli "obblighi formali" (per chi si preoccupa di avere SOLO le carte in regola), sia conseguentemente per gli "obblighi sostanziali" (ovvero l'azienda subentra in una situazione di rischio d'infortunio o malattia professionale non più adeguatamente controllata).

24) Il DVR nel cassetto e i SGSL
La mancanza di tempo, problema fisiologico di tutti i datori di lavoro, rende impossibile un approccio tranquillo ad un problema serio qual'è questo, che riteniamo debba essere delegato a “tecnici della sicurezza”.
D'altro canto è finita l'era dei "tuttologi", e come non ci si sogna di insegnare il mestiere ad un medico o a un avvocato, per lo stesso discorso il datore di lavoro di un azienda a medio o alto rischio di infortunio o malattia professionale, dovrebbe delegare a “tecnici della sicurezza” la gestione degli adempimenti aziendali al TU. Rimane il problema di chi si sente "in regola" solo per aver fatto eseguire il DVR e, dopo aver ricevuto (e pagato) il DVR, quest'ultimo lo si mette nel cassetto... in letargo.
E' inutile dire che questa operazione è perfettamente inutile e, in caso di controllo da parte degli organi ispettivi, le sanzioni verranno comminate ugualmente. Infatti, a parte il fatto di avere SOLO le CARTE IN REGOLA, nella sostanza, non avendo adempiuto alle "misure suggerite" nelle check list di controllo dei rischi di infortunio e malattia professionale del DVR, si finisce per essere doppiamente "colpevoli", in caso d'infortunio o di ispezione degli Enti di Controllo, di aver avuto coscienza "scritta" dei Rischi e di non avervi posto rimedio.
Con il nuovo TU è stato imposto a tutti i datori di lavoro, soprattutto agli amministratori  delle società di capitali (le classiche SRL con 10.000 euro di capitale, così se ho una multa “brutta” chiudo e riapro con un altra ragione sociale) l'avvio del SGLS: il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro. Questo sistema consiste in una sorta di Certificazione di QUALITA' ai fini della sicurezza, che può essere avviata anche con il supporto del “tecnico della sicurezza” che comporta, oltre agli adempimenti di base (DVR, formazione, riunioni, ecc.) il rispetto di una CHECK LIST giornaliera di controllo della sicurezza da parte del datore, o di chi da lui delegato (RSPP o preposto). Si tratta di eseguire un MINI DVR ogni giorno, con i risultati del controllo (estintori funzionanti, DPI usati correttamente, sistemi di sicurezza dei macchinari non rimossi, ecc.) riportati per iscritto. Fatto seriamente e correttamente questo SGLS, porta  (onere della prova a carico del datore) alla deresponsabilizzazione dello stesso in caso di infortunio sul lavoro.
Per intenderci: in mancanza di un Sistema SGLS, anche se tutto il resto è stato fatto sulla base del TU (DVR, formazione, consegna DPI, ecc.), in caso di infortunio non è più possibile per il datore di lavoro tirarsi fuori dalla responsabilità personale dell'infortunio, (soprattutto se si verifica un rapporto di causa-effetto dell'infortunio proprio in questo mancato controllo giornaliero). E per le SRL o SPA tale responsabilità ricade sulla persona (e sul suo patrimonio) dell'amministratore.
Di questa TERRIBILE novità si è parlato poco, e non ci sono stati ancora casi giudiziari in merito. Ma la legge esiste (D.Lgs. 81/2008) e si aspetta il primo giudice di turno che la vorrà applicare. Per ulteriori info legislative: D.Lgs. 231/2001 modificato con l'art. 25-septies dal D.Lgs. 81/2008 (TU).
Per una maggiore sicurezza nella deresponsabilizzazione del datore, si consiglia l'avvio della pratica SGLS da parte di “ente esterno certificatore” che possa prendersi le responsabilità del caso. La possibilità di finanziamento di tale Sistema SGLS per le aziende fino a 50 lavoratori, dovrebbe rappresentare un incentivo (ma qui parliamo di migliaia di euro all'anno).

25) Come si fa ad obbligare l'uso dei DPI da parte dei lavoratori.
Molti datori di lavoro sono disperati per il fatto di non riuscire ad imporre l'uso dei DPI da parte di alcuni o tutti i suoi dipendenti.
Sottoponendosi al rischio di RIVALSA da parte dell'INAIL. L'unica soluzione è quella di contestare per iscritto, tramite Provvedimenti Disciplinari ex art. 7 L. 300/1970, il mancato uso dei DPI prescritti. E' chiaro che le sanzioni devono essere "serie" (multa, sospensione non retribuita dal lavoro, anche licenziamento in caso di tripla recidiva) e generalizzate (non solo all'operaio che mi sta antipatico o poco produttivo) per la validità della sanzione stessa, che altrimenti sarebbe discriminatoria.
E' inoltre necessaria l'affissione in bacheca di una corretta "Normativa Disciplinare", senza la quale tutti i provvedimenti disciplinari sarebbero nulli per "vizio di forma", e quindi inutili.
Quanto sopra dal punto di vista tecnico-giuridico, ma rimane sempre la "coscienza imprenditoriale" quella che predomina ed è in grado di far cambiare le "cattive abitudini" degli operai.
L'imprenditore che pone la "questione della sicurezza" come prioritaria, assieme e di pari passo con quella economica, riesce a farsi maggiormente ascoltare, in via bonaria, dai lavoratori .

26) Quando è obbligatorio il Medico del Lavoro ?
E' una corretta Valutazione dei Rischi (anche per aziende a basso rischio o con meno di dieci dipendenti) che verifica la necessità della presenza del medico del lavoro, nella funzione di Medico Competente.
A titolo esemplificativo, è obbligatoria la nomina del "Medico Competente" per (elenco non esaustivo):
- La movimentazione di carichi superiori ai 15 kg uomo, 10 kg donna.
- Tipologie di lavoro che impongono per lungo tempo posture errate (rischio dorso-lombare)
- L'uso dei Videoterminali per oltre le 20 ore settimanali (media annua)
- Per uso di Fiamma Ossidrica o Taglio a Fiamma.
- Lavori a temperature estreme (calde o fredde).
- Luogo di lavoro con rischio inalazione polveri di qualunque genere (legno, metallo, farina, vetro, amianto, marmo, polveri edili, ecc ...)
- Luogo di lavoro con uso (rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute) di sostanze chimiche (anche la comune "varichina")
- Luogo di lavoro con rumore superiore ai limiti di legge, o vibrazioni superiori ai limiti di legge
- Lavoro notturno dopo le 22.00
- Lavoratore minore di 18 anni
- Rischio biologico dell’infermiere, assistente ai malati, tecnico laboratorio analisi cliniche, parrucchiere, macellaio, agricoltore).
- Altri rischi di malattia professionale specificati dalla normativa vigente

27) Mi sono "dimenticato" la nomina del Medico Competente
Per le lavorazioni a rischio di "malattia professionale" è prescritto che il lavoratore a rischio debba sottoporsi ad una "visita medica preventiva" per verificare la sua idoneità o inidoneità allo svolgimento delle mansioni oggetto del contratto di lavoro subordinato, prima di essere avviato al lavoro, e quindi il primo giorno di assunzione.
Nel caso che il Medico del Lavoro valuti "non idoneo" il candidato lavoratore (necessaria risposta tempestiva entro le 24 ore), il datore di lavoro deve licenziarlo lo stesso giorno di assunzione. Se invece il giudizio di "inidoneità" del lavoratore sopraggiunga durante il rapporto di lavoro, il datore di lavoro è obbligato a spostarlo di mansione. Ma se è in grado di dimostrare che non esiste alcuna mansione, di quelle già esistenti, che il lavoratore può svolgere (in quanto tutte con lo stesso rischio di malattia professionale), può licenziare il lavoratore per "giustificato motivo".
E' il caso per esempio dell'azienda che ha solo operai edili: se un operaio si ammala di un ernia, con rischio reale di recidiva dopo l'operazione chirurgica subita, il Medico Competente emetterà un giudizio di "inidoneità", con conseguente obbligo di licenziamento da parte del datore di lavoro.
Il rischio per il datore di lavoro sussiste solo nel caso di sua precedente inadempienza agli obblighi delle visite mediche nei confronti del lavoratore. In soldoni: se il datore si è "dimenticato" la nomina del medico competente, e questi, nominato dopo alcuni anni, verifica l'inidoneità di un lavoratore attualmente in forze, allo svolgimento della mansione per la quale è stato assunto, nel caso di licenziamento per "giustificato motivo" rischierebbe la RIVALSA da parte dell'INAIL nel caso che quest'ultima fosse costretta a riconoscere un'indennità per malattia professionale, o uno stato d'invalidità permanente, a causa dell'inadempimento pregresso alla normativa.

28) Non ho previsto il medico ma un lavoratore ha chiesto la malattia professionale.
La mancata previsione del medico competente nel Documento Valutazione Rischi mette in difficoltà il datore di lavoro, nel caso in cui un suo lavoratore chiede la malattia professionale per qualunque motivo. Se il lavoratore con la mansione di Pony Express, alzando pacchi di max 10 kg per volta, subisce un "ernia recidivante" e chiede la malattia professionale, l'INAIL gliela riconoscerà, ma pretenderà dal datore di lavoro la "prova" che la Sua tipologia di attività NON richieda il "medico competente". Se il datore riesce a dimostrarlo in sede giurisdizionale è salvo dalla RIVALSA dell'INAIL delle somme erogate a titolo di malattia professionale. In caso contrario potrebbe essere costretto a versare all'INAIL centinaia di migliaia di Euro, a titolo di rivalsa. Molti datori di lavoro, per i motivi succitati e per prudenza, nominano ugualmente il "medico competente" (limitando a visite annuali i dipendenti) e fanno bene.

29) Ho nominato il "medico competente" ma non ho fatto la "Valutazione Rischi".
Questo è uno dei misteri di alcuni colleghi di "medicina del lavoro" che accettano la "nomina di medico competente" senza un supporto di "Valutazione Rischi" valido ai fini del TU. A questi colleghi auguro di continuare ad essere fortunati e non incappare mai in ispezioni o malattie professionali. Fermo restando le pesanti sanzioni penali a carico del datore di lavoro, questi colleghi "incoscienti" subiranno le conseguenze penali del caso, oltre ad avere sulla coscienza per tutta la vita "malattie professionali" di lavoratori, sicuramente evitabili.

 

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